Statuto "Associazione Novadea"
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A norma dell’articolo 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37, 38, del codice civile, della legge 266,
11 agosto 1991, dell’articolo 11 L. 300 statuto dei lavoratori e del D.Lgs 460/97 e successive modifiche, è liberamente costituito nell’ambito
delle società del gruppo DE AGOSTINI il circolo ricreativo. ASSOCIAZIONE NOVADEA con sede in Novara, via Giovanni da Verrazano n. 15 Articolo 1 – Principi e scopi
Articolo 2 – Caratteristiche del circolo Il circolo è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro, ma persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente, attraverso il consiglio direttivo eletto da tutti gli associati.Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dal circolo sono a disposizione di tutti gli associati i quali hanno diritto di fruire liberamente e nel rispetto degli appositi ed eventuali regolamenti; sono inoltre anche a disposizione di tutti i partecipanti ovvero gli associati aderenti ad altri circoli affiliati all’organizzazione nazionale a cui il circolo sia eventualmente affiliato. Questi ultimi dovranno farne preventivamente richiesta al consiglio direttivo, direttamente o per tramite della rispettiva organizzazione di appartenenza. Il consiglio, a suo giudizio insindacabile, potrà anche non ammettere questi ultimi all’utilizzo delle strutture di cui sopra. L’eventuale ammissione e quindi la partecipazione dovrà essere sempre nel rispetto dei regolamenti interni, dello statuto e delle finalità istituzionali del circolo stesso. Articolo 3 – Soci del circolo Possono essere associati del circolo tutti i lavoratori dipendenti e pensionati delle società facenti parte del gruppo DE AGOSTINI. Possono essere inoltre associati i familiari delle due categorie precedentemente specificate, purché rientranti nel rispettivo stato di famiglia.Ogni persona dovrà, presentare una domanda di ammissione al consiglio direttivo, su modulistica predisposta, che deciderà motivatamente in merito. Avverso l’eventuale decisione di rifiuto l’aspirante associato non potrà intraprendere alcuna azione legale, in quanto la decisione si intende insindacabile Tutti gli associati maggiori d'età hanno il diritto di voto valendo il principio del voto singolo. Ogni associato esprime il proprio voto in tutte le sedute assembleari volte all’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e ogni qualvolta, per la materia da trattare occorra una decisione assembleare; Il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo si intendono uniformi. E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiori d’età possono concorrere nell’eleggibilità dell’organo amministrativo e delle cariche sociali; le modalità di partecipazione e formazioni delle liste è oggetto di apposito regolamento. Ogni associato può rappresentare al massimo altri due associati, durante le votazioni assembleari se munito di regolare delega. La quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, si intende intrasmissibile e non rivalutabile. Ogni associato è tenuto al pagamento della quota annua stabilita annualmente dall’organo amministrativo e deliberata dall’assemblea degli associati, all’osservanza dello statuto e ai regolamenti interni. Ogni associato per poter partecipare alle sedute assembleari sia in proprio che per delega e/o rappresentare altri associati deve essere in regola con il pagamento della quota associativa. Qualora, l’associato, non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, alle delibere prese dagli organi sociali e/o sia moroso nel pagamento della quota sociale, senza giustificato motivo ed abitudinariamente, e/o rechi in qualunque modo danno morale o materiale al circolo, può essere sospeso e/o espulso dal circolo stesso, mediante delibera dell’assemblea degli associati su mozione del consiglio direttivo. Cessa inoltre dalla qualifica di associato colui o colei che interrompa il rapporto di lavoro con una società del Gruppo De Agostini e Officine Grafiche Novara 1901 al di fuori della messa in quiescenza. Articolo 4 – Organi del circolo Gli organi del circolo sono:
a). l’assemblea
a). L’ASSEMBLEA L’assemblea è composta da tutti gli associati. Gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa possono parteciparvi, solo come uditori, ma non possono esercitare il diritto di voto. L’assemblea delibera sulle materie ad essa riservate ed in particolar modo:
L’assemblea riunita in prima convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione e/o successive sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e la validità della delibera si ha quando la maggioranza assoluta dei presenti ha espresso voto positivo. La seconda convocazione, ovvero le successive, dovranno avvenire almeno 24 ore dopo di quella fissata precedentemente. L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo
L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta, mediante avviso affisso in bacheca della sede sociale e delle eventuali unità secondarie, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonchè l’ordine del giorno da discutere. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio direttivo e in sua mancanza da persona nominata dall’assemblea. Le delibere adottate dovranno essere riportate su un apposito libro delle sedute dell’assemblea degli associati con pagine numerate progressivamente. Le votazioni possono avvenire
b). IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo è l’organo che amministra il circolo ed è composto da un numero di membri compresi tra tre e undici. Nell’ambito del quale trova rappresentanza il Gruppo De Agostini con uno o due rappresentanti scelti dalla capogruppo a secondo che l’organo amministrativo sia composto da sette o più membri. E’ investito dei più ampi poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per statuto o per legge all’assemblea degli associati. Elegge al suo interno il presidente. Fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività del circolo per il conseguimento dei propri fini.La prima riunione del consiglio successiva alla nomina è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. Il consiglio può nominare al suo interno un comitato esecutivo. Il consiglio direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nelle associazioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi può avvalersi dell’attività volontaria dei suoi associati in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi Il consiglio dura in carica tre anni e può essere rieletto. Qualora dovesse venire a mancare, per dimissioni o decesso, uno dei componenti del consiglio subentra quello che nella rispettiva assemblea di nomina ha ottenuto i maggiori voti fra i non eletti. Il primo consiglio direttivo ed il suo presidente sono nominati in sede di costituzione. Qualora venisse a mancare la maggioranza, per dimissioni o decesso, dei componenti il consiglio si considera decaduto. Il consiglio direttivo
c). IL PRESIDENTE Il presidente rappresenta il circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, convoca il consiglio direttivo, cura l’attuazione delle delibere del consiglio direttivo stesso, stipula gli atti inerenti l’attività del circolo.In caso di sua assenza o impedimento il consiglio può eleggere pro tempore un sostituto che ne faccia in tutto e per tutto le veci. Per dimissioni o decesso il sostituto pro tempore guiderà il consiglio fino alla scadenza del triennio di mandato. Il presidente o consigliere dimissionari saranno sempre e comunque responsabili per tutte le azioni e decisioni intraprese nel periodo di rispettivo mandato. Articolo 5 – Il Patrimonio
Articolo 6 – Esercizio sociale Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale il consiglio direttivo deve redigere il bilancio, composto dello stato patrimoniale e del conto economico e secondo il criterio delle competenze economiche, da depositare presso la sede sociale entro il 30 aprile e dovrà essere presentato all’assemblea degli associati entro il 30 giugno.L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere accantonato per il 85% ad un fondo di riserva patrimoniale appositamente costituito dedito ad accogliere somme da reinvestire nella gestione del circolo mentre il restante 15% potrà essere devoluto ad enti che perseguano finalità assistenziali. Gli enti destinatari saranno scelti su proposta del consiglio dalla stessa assemblea degli associati. E’ vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione fra gli associati del circolo stesso. Articolo 7 – Scioglimento del circolo Lo scioglimento del circolo è deliberato dall’assemblea degli associati con il voto favorevole almeno del 75% degli associati sia in prima che nelle successive convocazioni.In caso di scioglimento del circolo il patrimonio dell’ente, risultante dall’ultimo bilancio approvato potrà essere devoluto o ad altro circolo o ad altri enti che per natura e per fini esplichino la propria attività nei confronti di persone svantaggiate per ragioni fisiche sentito preventivamente l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. La scelta del beneficiario è deliberata dall’assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci. |